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Martedì, 25 Giugno 2013 14:41

L'Attestato di prestazione Energetica

Introdotto con il decreto sull'efficienza energetica in edilizia (n. 63 del 4 giugno 2013) che recepisce la direttiva 2010/31/UE (leggi tutto) , l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) dal 6 giugno 2013 è andato a sostituire l'Attestazione di Certificazione Energetica (ACE). L’articolo 6 del Dl 63 interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, riguardante la certificazione energetica degli edifici, sostituendone il testo. Il nuovo comma 1 rinomina l'attestato di certificazione energetica in "attestato di prestazione energetica" e stabilisce che esso venga fornito per le nuove costruzioni o per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni (quando i lavori insistono su oltre il 25% dell'involucro dell'edificio) - a cura del costruttore - e per gli edifici esistenti venduti o locati ad un nuovo locatario - a cura del proprietario dell’immobile. Per la legge si tratta solo di una modifica formale di nome: “ovunque ricorrano le parole attestato di certificazione energetica sono sostituite da attestato di prestazione energetica”. In effetti, l'Attestato di certificazione si sarebbe dovuto chiamare di “prestazione” già dal Dlgs 192, ma un errore di traduzione ha trascinato negli anni il problema. Il recepimento della rifusione della direttiva 2002/91/CE ha consentito di mettere ordine nella lingua, ma ha aperto nuovi problemi che i tecnici del settore hanno iniziato a riscontrare. Nelle more del rilascio di procedure di calcolo europee secondo la direttiva 2010/31/UE il decreto 63 riconosce come metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici le UNI TS 11300 parti 1,2,3,4 e la raccomandazione CTI 14/2013. Si tratta di fatto di un regime transitorio perché quando il Mise avrà varato i decreti attuativi del Dl 63 – attendiamo ancora la pubblicazione in GU del 4° decreto attuativo del D.lgs 192 sui certificatori! - le linee guida nazionali, che richiamano le norme UNI TS verranno abrogate. Il problema però sorge riguardo alla climatizzazione estiva. L'APE prevederebbe l'indicazione dell'indice della prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio. Tuttavia, mentre le norme UNI TS parte 1 e 2 hanno concluso l'inchiesta pubblica di revisione e dovrebbero uscire entro la fine del 2013, la parte 3, relativa alla climatizzazione estiva, è tutt'ora in revisione. Come comportarsi? Redigere degli APE senza climatizzazione estiva o continuare a fare gli ACE? Molto dipende dai software utilizzati che possono fare riferimento o meno alle UNI TS 11300, nelle prime versioni o in quelle revisionate. Nella necessità di evitare l'ennesima condanna della Corte di Giustizia Ue per il non corretto recepimento della direttiva 2002/91/CE e di prorogare il regime delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie ed energetiche, il Governo ha emanato, con procedura d'urgenza, il DL 63. Anche l'innocente cambio di nome tra Certificazione e Prestazione voleva essere indolore in attesa dei successivi decreti attuativi per le metodologie di calcolo e per la definizione dell'edificio di riferimento, che ricordiamo devono prima essere definiti dalla Commissione Europea. Tuttavia, il definitivo sdoganamento della climatizzazione estiva nell'APE apre prospettive nuove. Il bilancio energetico annuale farà comprendere a molti professionisti che i nostri non sono i climi di Amburgo o Stoccolma (tanto vicini alle menti del legislatore europeo) ma sono quelli di Milano, Roma o Bari dove un isolamento troppo accentuato per difendersi dal freddo invernale si paga nelle mezze stagioni e in estate. Si smetterà di parlare sempre di trasmittanza e si avrà maggiore familiarità con capacità e inerzia termica, sfasamento e ombreggiamenti, non meno importanti per aumentare il comfort e abbassare la bolletta dei consumatori e per andare verso quell'edificio ad energia quasi zero a cui la Direttiva 2010/31/UE ambisce.
Ultima modifica il Martedì, 25 Giugno 2013 15:25